Sez. 1, Sentenza n. 8053 del 14/08/1998 (Rv. 518076 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Provvedimenti del giudice dell'esecuzione adottati in forma di ordinanza - Impugnabilità con regolamento di competenza - Condizioni.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Anche i provvedimenti adottati dal giudice dell'esecuzione con la forma dell'ordinanza sono impugnabili con il regolamento di competenza quando, pure implicitamente, decidono una questione di competenza; è tuttavia necessario che una questione sulla competenza insorga o sia posta nella fase disciplinata dagli artt. 547 e 548 cod. proc. civ., entrando nel dibattito processuale, di modo che l'ordinanza risolva, anche per implicito, tale questione o che in ogni caso la decisione di detta questione costituisca un antecedente logico del provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione. (Nella specie, essendo stata proposta opposizione all'esecuzione in ragione dell'impignorabilità dei crediti del terzo e conseguentemente richiesta sospensione con remissione dell'opposizione al tribunale competente, il g.e. aveva provveduto all'assegnazione delle somme; la S.C., in applicazione del principio suesposto, ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza avverso l'ordinanza di assegnazione, posto che la rimessione al tribunale era stata invocata come mera conseguenza delle contestazioni in ordine alla pignorabilità del credito e alla dichiarazione resa dal terzo).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 505, Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)