Sez. U, Ordinanza n. 18054 del 18/12/2002 (Rv. 559297 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Privatizzazione del pubblico impiego - Trasferimento al giudice ordinario delle relative controversie - Disciplina transitoria - Pretese relative a periodo in parte anteriore e in parte successivo al 30 giugno 1998 - Conseguente ripartizione della giurisdizione tra giudice amministrativo e ordinario - Fattispecie relativa a domanda di miglior trattamento retributivo scaturente dal riconoscimento di rapporto di lavoro con l'Università degli Studi di Bari, ex art. 1 legge n. 1369 del 1960.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
In tema di pubblico impiego privatizzato, ove il lavoratore riferisca le proprie pretese retributive ad un periodo in parte anteriore ed in parte successivo al 30 giugno 1998 - data indicata dall'art. 45 del D.Lgs. n. 80 del 1998 come discrimine per il passaggio dal giudice amministrativo a quello ordinario delle controversie sui rapporti di pubblico impiego privatizzati -, la giurisdizione va ripartita fra i due suddetti giudici, in relazione, rispettivamente, alle due fasi temporali (fattispecie relativa alla domanda di miglior trattamento retributivo avanzata da un lavoratore nei confronti dell'Università degli Studi di Bari in conseguenza della rivendicata pretesa di costituzione di rapporto lavorativo, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1369 del 1960).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 CORTE COST., Legge 23/10/1969 num. 1369 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)