Sez. U, Ordinanza n. 8159 del 05/06/2002 (Rv. 554900 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Privatizzazione del pubblico impiego - Trasferimento al giudice ordinario delle relative controversie - Rivendicazione, per il periodo di lavoro successivo al 30 giugno 1998, di pretese retributive conseguenti a superiore inquadramento - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Data degli atti di inquadramento - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
In tema di pubblico impiego privatizzato, ove il lavoratore, sul presupposto dell'affermazione del proprio diritto ad un determinato inquadramento, riferisca le proprie pretese retributive ad un periodo successivo al 30 giugno 1998 - data indicata dall'art. 45, comma diciassettesimo, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (e riprodotta dall'art. 69, comma settimo, del D.Lgs. 30n marzo 2001, n. 165) come discrimine per il passaggio dal giudice amministrativo al giudice ordinario delle controversie sui rapporti di pubblico impiego privatizzati -, la competenza giurisdizionale spetta al giudice ordinario. Nè a tal fine rileva la data degli atti di inquadramento assunti a motivo dell'inadempimento dell'amministrazione datrice di lavoro, dovendo il fatto costitutivo del diritto alla retribuzione mensile individuarsi nello svolgimento della prestazione lavorativa durante l'unità di tempo assunta a base di tale periodicità, con il conseguente rifluire di ogni questione attinente all'entità di tale compenso in una questione attinente alla fase del rapporto di lavoro in cui si colloca il mese di riferimento.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)