Sez. U, Sentenza n. 20 del 21/06/2000 Cc. (dep. 13/11/2000) Rv. 217019 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - REATI - CONNESSIONE CON VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA | Sentenza di proscioglimento - Cessazione della competenza del giudice penale a conoscere dell'illecito amministrativo - Esclusione - Fondamento.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - REATI - CONNESSIONE CON VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato obiettivamente connessa con un reato non viene meno qualora il procedimento penale si concluda con sentenza di proscioglimento nel merito dell'imputato, in quanto la previsione contenuta nell'art. 24, comma sesto, della legge n. 689 del 1981 - secondo la quale la competenza del giudice penale a conoscere dell'illecito amministrativo connesso cessa nel caso in cui il procedimento innanzi allo stesso si concluda con declaratoria di estinzione del reato ovvero per difetto di una condizione di procedibilità - deve essere interpretata nell'accezione letterale e nel senso riduttivo esplicitato dalla norma.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 530 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 24 CORTE COST., Cod. Strada Nuovo art. 221
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)