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Sez. 4, Sentenza n. 41681 del 17/09/2004 Ud. (dep. 26/10/2004) Rv. 230062 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - PATENTE - IN GENERE | Sanzioni accessorie amministrative - Sospensione della patente di guida - Applicazione di diritto in conseguenza della pronuncia ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - Patente straniera - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-09-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230062-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - PATENTE - IN GENERE

In materia di circolazione stradale, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 186, comma secondo cod. strad. consegue di diritto anche nell'ipotesi di pronuncia di sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a nulla rilevando la titolarità di patente di guida rilasciata da Autorità straniera. (La Corte ha giustificato le sue conclusioni con riferimento al principio di uguaglianza, sottolineando altresì come non osti all'adozione del provvedimento la sospensione eventualmente disposta dal prefetto, rilevando il periodo presofferto esclusivamente ai fini della sua computabilità in fase esecutiva).

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)