diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 6541 del 11/06/1993 (Rv. 482762 - 01)

Procedimento civile - Atti e provvedimenti in genere - Forma | Principio di libertà per gli atti non specificamente regolati dalla legge - Limiti - Elezione di domicilio da parte di procuratore abilitato fuori della circoscrizione del Tribunale adito, presso altro procuratore assegnato a detta circoscrizione - Dichiarazione risultante da un atto di parte o da un processo verbale ed acclusa al fascicolo di ufficio - Necessità.
Stato
decisa il 1993-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482762-01

Procedimento civile - Atti e provvedimenti in genere - Forma

Pur vigendo, per gli atti processuali non specificamente regolati dalla legge, il principio di libertà della forma, è necessario che detti atti rivestano una forma idonea al raggiungimento dello scopo, la quale, nell'ipotesi di elezione di domicilio, da parte di procuratore abilitato all'esercizio della professione fuori della circoscrizione del Tribunale adito, presso altro procuratore assegnato a detta circoscrizione, deve consistere in una dichiarazione in forma scritta inserita in un atto di parte ovvero in una dichiarazione risultante da un processo verbale, da accludere, l'una o l'altra, al fascicolo di ufficio, non essendovi, altrimenti, certezza dell'elezione di domicilio e della sua provenienza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 121, Cod. Proc. Civ. art. 170, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)