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Sez. 2, Sentenza n. 5635 del 18/04/2002 (Rv. 553836 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - FORMA | Principio di libertà per gli atti non specificamente regolati dalla legge - Limiti - Elezione di domicilio del procuratore, ai sensi dell'art. 82 del R.D. n. 37 del 1934 - Forma scritta - Necessità.
Stato
decisa il 2002-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553836-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - FORMA

In materia di elezione di domicilio ex art. 82 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 - che si sostanzia in una dichiarazione formalmente indirizzata ai vari soggetti a diverso titolo operanti nel giudizio (controparte, giudice, cancelliere)-, pur vigendo il principio di libertà di forma degli atti processuali posto dall'art. 121 cod. proc. civ., è necessario, argomentando in via analogica dalle disposizioni espressamente regolanti ipotesi di elezione di domicilio quali - tra le altre - quelle di cui agli artt. 319, secondo comma, 414, 416, 543 e 743 cod. proc. civ., una forma idonea al raggiungimento dello scopo: tale forma non può essere che quella scritta, sia che si tratti di dichiarazione inserita in un atto di parte da accludere al fascicolo d'ufficio, sia che si tratti dell'attestazione della ricezione della dichiarazione riportata in un processo verbale anch'esso inserito nel fascicolo d'ufficio (Nel caso, la S.C. ha ritenuto al riguardo inidonea la dichiarazione del procuratore, resa a verbale d'udienza, di avere effettuato l'elezione di domicilio "nella cancelleria all'atto della costituzione" ed ha osservato che dal tenore della medesima sembrava evincersi il riferimento ad un'indicazione del proprio domicilio fatta annotare "in" cancelleria contestualmente alla costituzione ivi operata, piuttosto che un'elezione di domicilio ai sensi del citato art. 82 "presso" la cancelleria; nonché ha rilevato l'inconferenza della stessa opinione del dichiarante, a fronte della mancanza di qualsivoglia utile prova di una effettiva avvenuta elezione di domicilio presso la cancelleria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 121, Cod. Proc. Civ. art. 319 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 753, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)