Sez. L, Sentenza n. 11158 del 22/10/1991 (Rv. 474341 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Malattie professionali - Elencazione | Malattia tipica causata da attività non tabellata - Rilevanza - Condizioni - Nesso eziologico - Onere probatorio del lavoratore - Rapporti pendenti in sede giudiziaria al momento della declaratoria di illegittimità dell'art. 3 del D.P.R. n. 1124 del 1965 ex sentenza n. 179 del 1988 della Corte Costituzionale - Estensione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Malattie professionali - Elencazione
In tema di assicurazione contro le malattie professionali, nella disciplina risultante a seguito della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 3 primo comma del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 1988), sono indennizzabili anche le malattie "tipiche" (indicate nelle tabelle con la loro denominazione scientifica) che risultino causate da attività lavorative non "tabellate", alla condizione che il lavoratore assicurato dimostri, secondo le regole ordinarie, non soltanto di essere affetto da quella data malattia ma anche l'esistenza del nesso eziologico tra la medesima ed il lavoro concretamente svolto, non applicandosi in tale ipotesi la presunzione di origine professionale dell'infermità, della quale l'assicurato può tuttora giovarsi nell'ambito del sistema tabellare (cioè quando risultino comprese nelle tabelle sia la malattia professionale che la lavorazione svolta). Ne consegue in applicazione della nuova disciplina giuridica ai rapporti pendenti in sede giudiziaria, ove nel giudizio non risulti già acquisita la prova della derivazione causale della malattia dalle modalità e condizioni dell'attività lavorativa svolta o da fattori riconducibili all'ambiente di lavoro, non è precluso all'assicurato di provare comunque la causa di lavoro della malattia denunciata, non potendosi disconoscere il suo diritto di conformare il proprio comportamento processuale ai nuovi principi derivanti dallo "jus superveniens" e di adottare, anche in sede di giudizio di rinvio, le necessarie iniziative probatorie.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., DPR 09/06/1975 num. 482 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)