Sez. 2, Sentenza n. 9376 del 10/11/1994 (Rv. 488497 - 01)
PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - ALVEO E TERRENO ABBANDONATO | Alluvione impropria - Nozione - Differenze.
PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - ALVEO E TERRENO ABBANDONATO
Il fenomeno di incremento fluviale disciplinato, nella particolare forma di accessione denominata alluvione impropria, dall'art. 942 cod. civ., consiste nell'acquisto, da parte del proprietario o dei proprietari dei fondi posti lungo una delle due rive del fiume, della proprietà del terreno abbandonato dall'acqua corrente che, ritirandosi insensibilmente e per cause naturali da una delle rive, si è spostata impercettibilmente ma definitivamente verso l'altra, privando la riva abbandonata dalle acque della originaria funzione di pubblico interesse dalla quale dipendeva la sua demanialità necessaria; tale fenomeno si distingue, quindi, da quello affine dell'alveo abbandonato di cui all'art. 946 cod. civ., che consiste nel repentino abbandono, da parte del fiume, del proprio letto originario per aprirsi un nuovo corso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 827, Cod. Civ. art. 942, Cod. Civ. art. 946
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)