Sez. L, Sentenza n. 1320 del 22/01/2014 (Rv. 629923 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Indennità art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 - Determinazione - Controllo della Corte di cassazione - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
In materia di sindacato della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. sulla misura dell'indennità di cui all'art. 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183, in caso di illegittima opposizione del termine al contratto di lavoro, la determinazione, operata dal giudice di merito, tra il minimo ed il massimo è censurabile - al pari dell'analoga valutazione per la determinazione dell'indennità di cui all'art. 8 legge 15 luglio 1966, n. 604 - solo in caso di motivazione assente, illogica o contraddittoria. Ne consegue che non risulta viziata la sentenza di merito che, in carenza di deduzioni difensive specifiche che ne giustificassero una liquidazione superiore o inferiore, abbia determinato l'indennità nella misura di otto mensilità.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 5 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)