diritto.io

Sez. U, Ordinanza n. 25949 del 03/10/2024 (Rv. 672391-01)

ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE | Questione relativa alla spettanza di una controversia al giudice ordinario non specializzato od a detto tribunale - Attinenza alla competenza e non alla giurisdizione - Conseguenze - Regolamento di giurisdizione - Inammissibilità - Conversione in regolamento di competenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2024-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672391-01

ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE

Poiché il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche non è un giudice speciale, ma un organo specializzato della giurisdizione ordinaria, attiene alla competenza e non alla giurisdizione la questione se di una determinata controversia debba conoscere il giudice ordinario non specializzato o il predetto Tribunale, con la conseguente inammissibilità del regolamento di giurisdizione proposto, il quale, peraltro, non è suscettibile di conversione in regolamento di competenza, in difetto del necessario presupposto di una sentenza sulla competenza.

Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Regio Decr. 11/12/1775 num. 1775 art. 140 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)