Sez. U, Ordinanza n. 145 del 07/01/2013 (Rv. 624780 - 01)
ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE | Questione relativa alla spettanza di una controversia al giudice ordinario non specializzato od a detto tribunale - Attinenza alla competenza e non alla giurisdizione - Conseguenze - Regolamento di giurisdizione - Inammissibilità - Conversione in regolamento di competenza - Esclusione.
ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE
Poiché il Tribunale regionale delle Acque pubbliche non è un giudice speciale, ma un organo specializzato della giurisdizione ordinaria, attiene alla competenza e non alla giurisdizione la questione se di una determinata controversia debba conoscere il giudice ordinario non specializzato od il Tribunale regionale delle Acque, con la conseguente inammissibilità del regolamento di giurisdizione proposto, il quale, peraltro, non è suscettibile di conversione in regolamento di competenza, in difetto del necessario presupposto di una sentenza sulla competenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 140 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)