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Sez. 2, Sentenza n. 1552 del 17/05/1968 (Rv. 333262 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - ESTENSIONE E LIMITI DELL'USO - ESTREMI - IMPIANTO DI USO COMUNE, RISCALDAMENTO - DERIVAZIONE DI ESCLUSIVO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA - ILLEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1968-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333262-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - ESTENSIONE E LIMITI DELL'USO - ESTREMI - IMPIANTO DI USO COMUNE, RISCALDAMENTO - DERIVAZIONE DI ESCLUSIVO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA - ILLEGITTIMITA.*

L'art. 1102 cod.civ. intende assicurare al singolo partecipante alla comunione, per quel che concerne l'Esercizio del suo diritto, la maggiore possibilita di godimento della cosa comune, nel rispetto dei limiti della salvaguardia della destinazione economica della cosa e del pari diritto degli altri partecipanti. Per la delimitazione del limite consistente nel consentire il pari diritto degli altri condomini, devono considerarsi le possibilita di utilizzazione da parte di questi, la destinazione attualmente impressa alla cosa, e le aspettative desumibili dall'suo che ciascun partecipante alla comunione faccia della sua proprieta, se siano prevedibili modificazioni uguali od analoghe a quelle progettate da uno di essi. (nella specie e stata confermata la sentenza dei giudici di merito che avevano ritenuto illegittima la utilizzazione da parte di un condominiale di riscaldamento per derivarvi un impianto di condizionamento di aria afferente al suo appartamento). (V. 1560-67 massima n. 328330, n. 9-66, massima n.320021).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)