Sez. 3, Sentenza n. 2257 del 03/10/1967 (Rv. 329455 - 01)
TITOLI DI CREDITO - BOLLO - REGOLARITA - MOMENTO DI RIFERIMENTO - NEGOZIAZIONE - CAMBIALE EMESSA E CONSEGNATA PER LO SCONTO - CONCESSIONE DELLO SCONTO,*
TITOLI DI CREDITO - BOLLO - REGOLARITA - MOMENTO DI RIFERIMENTO - NEGOZIAZIONE - CAMBIALE EMESSA E CONSEGNATA PER LO SCONTO - CONCESSIONE DELLO SCONTO,*
Per giudicare della irregolarita del bollo di una cambiale si deve aver riguardo al momento della sua negoziazione, che, di regola, si ha con la consegna dell'effetto da parte dell'emittente o del traente al prenditore ove, pero, la cambiale sia emessa e consegnata solo in vista dello sconto, la sua negoziazione si verifica solo quando lo sconto viene accordato col ritiro della cambiale da parte della banca e relativo versamento della valuta. (Conf.3061-52).*
Riferimenti normativi: Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 104 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)