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Sez. 2, Sentenza n. 3355 del 05/12/1983 Ud. (dep. 12/04/1984) Rv. 163663 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - POSSESSO DELLA REFURTIVA - VALORE PROBATORIO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-12-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163663-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - POSSESSO DELLA REFURTIVA - VALORE PROBATORIO - CONDIZIONI.*

Il possesso della cosa rubata, anche se da solo, e di norma, può non costituire prova idonea e sufficiente della partecipazione del possessore al furto, tuttavia acquista decisivo valore a tal fine, sia per le sue caratteristiche, sia in presenza di altri elementi, anche di ordine logico e cronologico, che valgano ad escludere che il possesso tragga origine da fonte legittima o diversa da quella della partecipazione del possessore alla sottrazione. (Conf mass n 147332 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)