Sez. L, Sentenza n. 12741 del 28/11/1992 (Rv. 479784 - 01)
Società - Di capitali - Società per azioni - Organi sociali - Amministratori - Rappresentanza della società - In genere | Poteri dell'amministratore - Attribuzione per statuto all'assemblea dei soci del potere di licenziare dipendenti di una data categoria - Limitazione dei detti poteri - Configurabilità - Conseguenze - Effetti nei confronti dei terzi e quindi del licenziato - Esclusione - Contestazione della validità od efficacia del licenziamento intimato dall'amministratore senza previa delibera - Inammissibilità.
Società - Di capitali - Società per azioni - Organi sociali - Amministratori - Rappresentanza della società - In genere
Le disposizioni dello statuto di una società di capitali che attribuiscano all'assemblea dei soci il potere di licenziare dipendenti di una determinata categoria configurano limitazioni al potere sia deliberativo che rappresentativo dell'amministratore avente la rappresentanza legale della società e, pertanto, ai sensi dell'art. 2384, secondo comma, cod. civ. (nel testo fissato dall'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1969 n. 1127), non hanno effetto nei confronti dei terzi, fra i quali rientra anche il lavoratore licenziato, restando escluso che il medesimo possa far valere quelle limitazioni per contestare la validità o l'efficacia del licenziamento intimatogli dall'amministratore senza preventiva delibera societaria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2384, DPR 29/12/1969 num. 1127 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)