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Sez. 1, Sentenza n. 6489 del 26/06/1990 (Rv. 468015 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - CELEBRATO DAVANTI AI MINISTRI DEI CULTI AMMESSI DALLO STATO - TRASCRIZIONE - TRASCRIZIONE TARDIVA DEL MATRIMONIO RELIGIOSO - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI CUI ALL'ART. 14 DELLA LEGGE N. 847 DEL 1929 - PROMUOVIMENTO D'UFFICIO - ESCLUSIONE - IN SEGUITO A RICHIESTA DI "CHIUNQUE VI ABBIA INTERESSE" - NECESSITÀ - RICHIESTA IMPLICITA - AMMISSIBILITÀ - ISTANZA ALL'AUTORITÀ ECCLESIASTICA DI TRASMETTERE L'ATTO DI MATRIMONIO ALL'AUTORITÀ CIVILE - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1990-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468015-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - CELEBRATO DAVANTI AI MINISTRI DEI CULTI AMMESSI DALLO STATO - TRASCRIZIONE - TRASCRIZIONE TARDIVA DEL MATRIMONIO RELIGIOSO - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI CUI ALL'ART. 14 DELLA LEGGE N. 847 DEL 1929 - PROMUOVIMENTO D'UFFICIO - ESCLUSIONE - IN SEGUITO A RICHIESTA DI "CHIUNQUE VI ABBIA INTERESSE" - NECESSITÀ - RICHIESTA IMPLICITA - AMMISSIBILITÀ - ISTANZA ALL'AUTORITÀ ECCLESIASTICA DI TRASMETTERE L'ATTO DI MATRIMONIO ALL'AUTORITÀ CIVILE - SUFFICIENZA.*

Per la trascrizione tardiva del matrimonio religioso il relativo procedimento amministrativo, delineato dallo art. 14 della legge 27 maggio 1929 n. 847 (ora abrogata per effetto dei nuovi accordi con la Santa Sede ratificati e resi esecutivi in Italia con legge 25 marzo 1985 n. 121), non ha inizio di ufficio, ma a seguito di richiesta di "chiunque vi abbia interesse", cioè non dei soli sposi ma di qualsiasi soggetto che sia qualificabile come interessato nell'ambito familiare. Detta richiesta può essere espressa in qualsiasi Forma, anche implicita e, quindi, può essere identificata anche con l'istanza rivolta all'autorità ecclesiastica di trasmettere l'atto di matrimonio all'autorità civile, senza che sia necessaria (diversamente da quanto disposto nell'art. 8 n. 1 del nuovo concordato) una comune volontà degli sposi ulteriore e distinta da quella che ha sorretto la celebrazione del matrimonio con formalità tali da destinarlo alla trascrizione.*

Riferimenti normativi: Legge 27/05/1929 num. 847 art. 14, Legge 25/03/1985 num. 121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)