Sez. 1, Sentenza n. 3371 del 22/11/1971 (Rv. 354915 - 01)
SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - SCIOGLIMENTO - IN GENERE - DIVIETO DI NUOVE OPERAZIONI - OBBLIGAZIONI CONTRATTE DAGLI AMMINISTRATORI IN VIOLAZIONE DI TALE DIVIETO - RESPONSABILITA SOLIDALE DELLA SOCIETA.*
SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - SCIOGLIMENTO - IN GENERE - DIVIETO DI NUOVE OPERAZIONI - OBBLIGAZIONI CONTRATTE DAGLI AMMINISTRATORI IN VIOLAZIONE DI TALE DIVIETO - RESPONSABILITA SOLIDALE DELLA SOCIETA.*
A parte il caso dello scioglimento della societa per scadenza del termine di durata, il divieto di nuove operazioni posto dall'art 2449 cod civ a carico degli amministratori, pur limitando i poteri di questi nei rapporti interni con la societa, non limita, nei confronti dei terzi, ne i loro poteri di rappresentanza ne la capacita negoziale della societa stessa, fino a quando, accertatasi dallà assemblea, la causa di scioglimento dell'ente, non siano state adempiute le forme di pubblicita che la legge in proposito prescrive. Pertanto, a differenza di quanto accade nell'ipotesi prevista dall'art 2279 per i liquidatori, la societa risponde, verso i terzi, delle obbligazioni derivanti da dette nuove operazioni, in solido con gli amministratori, salvo il diritto di rivalersi nei confronti degli stessi, del danno eventualmente subito.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2279, Cod. Civ. art. 2449
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)