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Sez. 1, Sentenza n. 3650 del 09/08/1977 (Rv. 387287 - 01)

SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - EFFETTI - DIVIETO DI NUOVE OPERAZIONI - POTERI DI RAPPRESENTANZA DEGLI AMMINISTRATORI - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1977-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387287-01

SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - EFFETTI - DIVIETO DI NUOVE OPERAZIONI - POTERI DI RAPPRESENTANZA DEGLI AMMINISTRATORI - PERSISTENZA.*

A parte il caso di scioglimento della societa per scadenza del termine di durata, il divieto di nuove operazioni, posto dall'art 2449 cod civ, a carico degli amministratori, pur limitando i poteri di questi nei rapporti interni con la societa, non limita, nei confronti dei terzi, i loro poteri di rappresentanza, fino a quando, accertatasi dall'assemblea la causa di scioglimento dell'ente, non siano state adempiute le forme di pubblicita che la legge in proposito prescrive. (V 3371/71, mass n 354915).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2449

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)