Sez. 1, Sentenza n. 3650 del 09/08/1977 (Rv. 387287 - 01)
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - EFFETTI - DIVIETO DI NUOVE OPERAZIONI - POTERI DI RAPPRESENTANZA DEGLI AMMINISTRATORI - PERSISTENZA.*
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - EFFETTI - DIVIETO DI NUOVE OPERAZIONI - POTERI DI RAPPRESENTANZA DEGLI AMMINISTRATORI - PERSISTENZA.*
A parte il caso di scioglimento della societa per scadenza del termine di durata, il divieto di nuove operazioni, posto dall'art 2449 cod civ, a carico degli amministratori, pur limitando i poteri di questi nei rapporti interni con la societa, non limita, nei confronti dei terzi, i loro poteri di rappresentanza, fino a quando, accertatasi dall'assemblea la causa di scioglimento dell'ente, non siano state adempiute le forme di pubblicita che la legge in proposito prescrive. (V 3371/71, mass n 354915).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2449
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)