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Sez. 4, Sentenza n. 42501 del 25/06/2013 Ud. (dep. 16/10/2013) Rv. 258239 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Violazione dell'obbligo di predisporre opere idonee ad evitare infortuni - Accertamento della rilevanza causale - Attualità della prestazione lavorativa al momento dell'incidente - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-06-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258239-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE

La relazione causale tra la violazione delle prescrizioni dirette a garantire la sicurezza degli ambienti di lavoro e gli infortuni che concretizzano i fattori di rischio avuti di mira dalle prescrizioni violate sussiste indipendentemente dall'attualità della prestazione lavorativa, e quindi anche nei momenti di pausa, riposo o sospensione dell'attività. (Nella fattispecie, relativa alla morte di un lavoratore determinata dallo smottamento delle pareti di una trincea scavata per la posa in opera di tubi fognari, la Corte ha ritenuto la rilevanza causale del mancato allestimento delle armature prescritte dal piano di sicurezza e dalle norme di legge, nonostante lo smottamento si fosse verificato quando la vittima era scesa nello scavo per soddisfare un bisogno fisiologico).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)