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Sez. 4, Sentenza n. 23147 del 17/04/2012 Ud. (dep. 12/06/2012) Rv. 253322 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Tutela antinfortunistica - Operatività nei confronti dei terzi - Condizioni.
Stato
decisa il 2012-04-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253322-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME

In tema di prevenzione nei luoghi di lavoro, le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori nell'esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa. Ne consegue che ove in tali luoghi vi siano macchine non munite dei presidi antinfortunistici e si verifichino a danno del terzo i reati di lesioni o di omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, di cui agli artt. 589, comma secondo, e 590, comma terzo, cod. pen., nonché la perseguibilità d'ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex art. 590. u.c., cod. pen., è necessario e sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale, il quale ricorre se il fatto sia ricollegabile all'inosservanza delle predette norme secondo i principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., e cioè sempre che la presenza di soggetto passivo estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento dell'infortunio non rivesta carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da fare ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante, e la norma violata miri a prevenire l'incidente verificatosi.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 com. 1, Cod. Pen. art. 590 com. 2, Cod. Pen. art. 590 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)