Sez. 3 - , Sentenza n. 34154 del 20/12/2019 (Rv. 656334 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE | Domanda giudiziale - Effetto interruttivo della prescrizione - Estensione - Condizioni - Estensione dell'effetto interruttivo della prescrizione della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento al diritto all'indennità di occupazione per ritardata restituzione - Esclusione - Fondamento.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE
L'effetto interruttivo della prescrizione dovuto alla proposizione di domanda giudiziale si estende solo a quei fatti che siano conseguenti alla vicenda cui essa si riferisce, vale a dire che costituiscano il logico sviluppo di un dato presupposto necessario. Pertanto, la richiesta di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore non impedisce la prescrizione dell'autonomo diritto all'indennità di occupazione dell'immobile, per essere quest'ultimo fondato non sullo scioglimento del rapporto per inadempimento, ma sulla circostanza che il medesimo conduttore, cessato il titolo, continui a trattenere il bene locato ritardandone la dovuta restituzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)