Sez. 3, Sentenza n. 15669 del 15/07/2011 (Rv. 619499 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE | Domanda giudiziale - Effetto interruttivo della prescrizione - Estensione - Limiti - Domanda avente ad oggetto l'adempimento in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto - Estensione dell'effetto interruttivo della prescrizione alla domanda di ripetizione di indebito - Esclusione.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE
La proposizione della domanda giudiziale ha efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi degli artt. 2943 e 2945 cod. civ., con riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino con stretto nesso di causalità al rapporto cui essa inerisce; pertanto, la proposizione di una domanda di adempimento in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto, ex art. 2932 cod. civ., non spiega efficacia interruttiva della prescrizione dell'autonoma azione volta ad ottenere la restituzione delle somme pagate in esecuzione del contratto preliminare poi dichiarato nullo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1422, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)