Sez. L - , Ordinanza n. 7982 del 30/03/2018 (Rv. 648193 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE | Illegittima reiterazione di contratti a termine - Misure sanzionatorie - Stabilizzazione ad opera di soggetto diverso da quello che ha commesso abuso - Idoneità o adeguatezza - Esclusione - Fattispecie.
IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE
In materia di pubblico impiego privatizzato, la stabilizzazione, all'esito di una reiterazione abusiva di contratti a termine, ad opera di un ente diverso da quello che ha realizzato l'abuso, ancorché si tratti di società controllate o vigilate dallo stesso, non costituisce misura sanzionatoria equivalente, dovendo trovare comunque applicazione il principio di agevolazione probatoria del danno, quantificato tra un minimo di 2, 5 ed un massimo di dodici mensilità, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva negato il risarcimento del danno ad un lavoratore assunto da una società di servizi della Regione Valle d'Aosta, dopo avere stipulato una serie di contratti a tempo determinato con la stessa Regione).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 com. 5 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)