Sez. 6 - L, Ordinanza n. 16095 del 02/08/2016 (Rv. 640721 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE | Pubblico impiego privatizzato - Successione abusiva di contratti a termine - Tutela - Assunzione a tempo indeterminato - Esclusione - Risarcimento danno - Sussistenza - Limiti.
IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE
Nel lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del contratto a tempo determinato da parte di una P.A., il dipendente, che abbia subito l'illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione, con esonero dall'onere probatorio, nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 e, quindi, nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2, 5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 8 della l. n. 604 del 1966.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 com. 5 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)