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Sez. 3, Sentenza n. 1420 del 14/04/1975 (Rv. 374979 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - LIMITI DI VALORE - DEROGABILITA - INOSSERVANZA DEI LIMITI - MANCATA ECCEZIONE NEL GIUDIZIO DI MERITO - DEDUZIONE EX NOVO IN CASSAZIONE - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374979-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - LIMITI DI VALORE - DEROGABILITA - INOSSERVANZA DEI LIMITI - MANCATA ECCEZIONE NEL GIUDIZIO DI MERITO - DEDUZIONE EX NOVO IN CASSAZIONE - PRECLUSIONE.*

I limiti di valore, posti dall'art 2721 cod civ all'ammissibilita della prova testimoniale, sono dettati a tutela di interessi meramente privatistici e, pertanto, la loro inosservanza non puo essere dedotta per la prima volta nel giudizio di Cassazione, ove non sia stata ritualmente eccepita davanti ai giudici di merito. (Conf 3654/72, mass n 361685).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)