Sez. 1, Sentenza n. 2819 del 08/02/2026 (Rv. 677426-03)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - IN GENERE | Concordato fallimentare - Ordine del giudice delegato di comunicazione ai creditori di una prima proposta - Fissazione del termine per le dichiarazioni di dissenso ex art. 125, comma 2, l.fall. - Deposito di ulteriore proposta - Revoca del decreto del giudice delegato e sospensione delle operazioni di voto - Esclusione - Informazione ai creditori della proposta sopravvenuta - Ammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - IN GENERE
In tema di concordato fallimentare, il soggetto che deposita una ulteriore proposta - una volta che il giudice delegato ha ordinato la comunicazione ai creditori di una prima proposta, fissando il termine per far pervenire le rispettive eventuali dichiarazioni di dissenso, ai sensi dell'art. 125, comma 2, della l.fall. - non ha diritto alla revoca del decreto del giudice delegato, né alla
sospensione delle operazioni di voto, restando comunque possibile per gli organi della procedura, secondo criteri di opportunità non sindacabili in sede di legittimità, adottare eventuali iniziative dirette ad informare i creditori circa detta sopravvenienza.
Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 125 com. 2, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 152
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)