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Sez. 1, Sentenza n. 11640 del 14/05/2019 Ud. (dep. 08/04/2020) Rv. 279322 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE | Informazioni confidenziali - Utilizzabilità - Limiti - Indicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-05-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279322-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE

In tema di autorizzazione all'effettuazione di intercettazioni telefoniche, le informazioni confidenziali acquisite dagli organi di polizia giudiziaria determinano l'inutilizzabilità delle intercettazioni, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 267, comma 1-bis e 203, comma 1-bis, cod. proc. pen., soltanto qualora esse rappresentino l'unico elemento oggetto di valutazione ai fini degli indizi di reità, mentre il loro utilizzo è legittimo per avviare l'attività investigativa o per estenderne l'ambito alla ricerca di ulteriori elementi. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto utilizzabili le intercettazioni telefoniche disposte in un procedimento relativo a delitto di lesioni personali in cui, a seguito di una telefonata anonima, le forze dell'ordine avevano individuato il luogo dell'aggressione e ivi appreso che la stessa era stata causata da una lite familiare).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 55 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 203 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)