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Sez. 6, Sentenza n. 10051 del 03/12/2007 Ud. (dep. 05/03/2008) Rv. 239458 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE | Intercettazioni disposte in procedimenti relativi a reati previsti dall'art. 51, comma terzo bis, cod. proc. pen. - Valutazione dei sufficienti indizi sulla base di informazioni confidenziali acquisite dalla polizia giudiziaria - Inutilizzabilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239458-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE

In tema di autorizzazione all'effettuazione di intercettazioni telefoniche, le informazioni confidenziali acquisite dagli organi di polizia giudiziaria determinano l'inutilizzabilità delle intercettazioni ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 267, comma primo-bis e 203, comma primo-bis, cod. proc. pen., soltanto quando esse abbiano costituito l'unico elemento oggetto di valutazione ai fini degli indizi di reità. (Fattispecie in cui l'informazione assunta dal confidente anonimo ha costituito un dato storico dal quale hanno preso avvio indagini d'iniziativa della polizia giudiziaria, che hanno portato all'acquisizione di ulteriori elementi valutati nella motivazione del decreto di autorizzazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 203 com. 1 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 com. 1 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)