Sez. 3, Sentenza n. 4472 del 15/04/1993 (Rv. 481848 - 01)
Giudizio civile e penale (rapporto) - Cosa giudicata penale - Autorità in altri giudizi civili o amministrativi - In genere | Sentenza resa dal giudice penale in grado di appello - Impugnazione della parte civile - Cassazione con rinvio al giudice civile - Autorità di giudicato - Esclusione.
Giudizio civile e penale (rapporto) - Cosa giudicata penale - Autorità in altri giudizi civili o amministrativi - In genere
Qualora la sentenza penale resa in appello venga impugnata dalla parte civile a tutela del proprio diritto alle restituzioni ed al risarcimento, e tale impugnazione sia accolta, con cassazione con rinvio al giudice civile, detta sentenza penale, salva la sua irrevocabilità ai fini penali, rimane priva di autorità di giudicato ai suddetti fini civili e quindi, tanto in sede di rinvio che in caso di autonomo giudizio civile a seguito di estinzione di quello di rinvio, il giudice civile ha il potere- dovere di valutare ex novo i fatti esaminati del giudice penale, e può dichiarare l'esistenza dell'obbligazione risarcitoria dedotta in giudizio anche attraverso la conferma delle statuizioni civili contenute nella sentenza penale di primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 393, Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 641
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)