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Sez. 3, Sentenza n. 5409 del 17/06/1997 (Rv. 505236 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE | Sentenza penale cassata con rinvio a giudice civile per il capo impugnato dalla parte civile - Giudicato ai soli fini penali - Valutazione ex novo dei fatti esaminati dal giudice penale - Contrasto di pronunce coesistenti - Possibilità.
Stato
decisa il 1997-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505236-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE

La possibile aporia che può derivare da due pronunce di contenuto opposto se una sentenza penale è cassata con rinvio - nella specie per difetto di motivazione - limitatamente al capo impugnato dalla parte civile, sì che per esso il giudice civile ha il potere - dovere di valutare ex novo i fatti esaminati dal giudice penale, mentre per gli altri capi passa in giudicato, si giustifica per il diverso ambito di efficacia delle rispettive pronunce.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 654 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)