Sez. 2, Sentenza n. 1398 del 12/09/1970 (Rv. 347174 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - PAGAMENTO E ACCETTAZIONE DELLE INDENNITA DI RISOLUZIONE E MANCATA PRESTAZIONE DEL LAVORO NEL PERIODO DI PREAVVISO - INTENZIONE DELLE PARTI DI SCIOGLIERE IL RAPPORTO - SUSSISTENZA - ECCEZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - PAGAMENTO E ACCETTAZIONE DELLE INDENNITA DI RISOLUZIONE E MANCATA PRESTAZIONE DEL LAVORO NEL PERIODO DI PREAVVISO - INTENZIONE DELLE PARTI DI SCIOGLIERE IL RAPPORTO - SUSSISTENZA - ECCEZIONI.*
Se dal pagamento dell'indennita di risoluzione del rapporto di lavoro, dall'accettazione delle medesime da parte del lavoratore, dalla mancata prestazione di lavoro nel termine di preavviso si desume normalmente la comune intenzione delle parti di sciogliere il rapporto, cio non toglie che in casi particolari l'intento dei soggetti o di uno di essi possa essere diverso, come quando alla interruzione delle prestazioni faccia seguito una successiva formale riassunzione del lavoratore o anche la ripresa di fatto del lavoro, ovvero quando l'interruzione sia frutto di simulazione o di frode alla legge, e cioe sia attuata dal datore di lavoro con l'intento di eludere il diritto del lavoratore all'infrazionabilita dell'anzianita di servizio.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)