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Sez. L, Sentenza n. 2563 del 03/10/1974 (Rv. 370987 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - IN GENERE - RECESSO UNILATERALE - EFFETTI - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - SCADENZA DEL PREAVVISO - NECESSITA - LIMITI - RISOLUZIONE CONSENSUALE - COMPORTAMENTO TACITO CONCLUDENTE - AMMISSIBILITA - ACCETTAZIONE DELL'INDENNITA SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1974-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370987-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - IN GENERE - RECESSO UNILATERALE - EFFETTI - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - SCADENZA DEL PREAVVISO - NECESSITA - LIMITI - RISOLUZIONE CONSENSUALE - COMPORTAMENTO TACITO CONCLUDENTE - AMMISSIBILITA - ACCETTAZIONE DELL'INDENNITA SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO - CONFIGURABILITA.*

Nell'ipotesi di recesso unilaterale il rapporto di lavoro a tempo indeterminato si estingue soltanto alla scadenza del termine del preavviso che la parte recedente e tenuta a dare all'altra parte, con la necessaria conseguenza che nel periodo intermedio permangono tutte le reciproche obbligazioni derivanti alle parti dalla prosecuzione del rapporto. Per converso, tale prosecuzione non si verifica quando la risoluzione del contratto avvenga, anziche per decisione unilaterale, per accordo delle parti che ne convengano l'immediata cessazione, con il correlativo immediato esonero dagli obblighi di tutte le reciproche prestazioni. Tale accordo puo verificarsi anche per effetto di comportamenti taciti concludenti come, ad esempio, per l'accettazione da parte del lavoratore della preventiva corresponsione dell'indennita sostitutiva del preavviso. (V 1398'70, mass n 347174).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)