Sez. 3, Sentenza n. 1747 del 06/05/1977 (Rv. 385465 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - IN GENERE - ONERE PROBATORIO - RIPARTIZIONE - OGGETTO - FATTISPECIE IN TEMA DI INCENDIO DA CORTO CIRCUITO.*
RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - IN GENERE - ONERE PROBATORIO - RIPARTIZIONE - OGGETTO - FATTISPECIE IN TEMA DI INCENDIO DA CORTO CIRCUITO.*
Per ottenere il risarcimento del danno cagionato da cosa in custodia, il danneggiato deve provare: a) che il danno si e verificato per lo sviluppo di un agente insito nella cosa; b) che il preteso danneggiante potesse effettivamente esercitare un potere di vigilanza e custodia sulla medesima. Per esimersi dalla dichiarazione di responsabilita il danneggiante deve provare che il danno e derivato da caso fortuito, comprensivo del fatto del terzo o della colpa del danneggiato. (nella specie si e dichiarata la responsabilita di colui che non aveva provato essere derivato da fortuito un incendio da corto circuito). (V 2412/74, mass n 370807).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)