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Sez. L, Sentenza n. 13973 del 07/07/2015 (Rv. 635821 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Pensione di invalidità - Requisito economico ex art. 12 della legge n. 118 del 1971 - Fatto costitutivo del diritto - Non contestazione - Presupposto - Esaustiva deduzione.
Stato
decisa il 2015-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635821-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In tema di assegno d'invalidità, il requisito economico previsto dall'art. 12, secondo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, costituisce un fatto costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale che, ove non contestato, può ritenersi provato purché esaustivamente dedotto in giudizio dall'attore.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)