Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1704 del 29/01/2015 (Rv. 634084 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Pensione di inabilità ex art. 12 legge n. 118 del 1971 - Prova del requisito reddituale solo in appello - Inammissibilità.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In tema di pensione di inabilità civile, il requisito economico previsto dall'art. 12, secondo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, costituisce elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale, sicché la relativa documentazione dev'essere tempestivamente allegata sin dal giudizio di primo grado, fatto salvo il ricorso ai poteri istruttori d'ufficio da parte del giudice d'appello, ai sensi del combinato disposto degli artt. 421 e 437 cod. proc. civ., anche in presenza di decadenze e preclusioni già verificatesi, permanendo, nondimeno, l'obbligo per il giudice d'appello di motivare in ordine all'ammissione di documentazione reddituale non prodotta in primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)