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Sez. 3, Sentenza n. 2286 del 25/06/1969 (Rv. 341675 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE O A CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI LOCALI - COMUNE - MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO - RILEVABILITA D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO.*
Stato
decisa il 1969-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341675-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE O A CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI LOCALI - COMUNE - MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO - RILEVABILITA D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO.*

La Mancanza di autorizzazione a stare in giudizio da parte degli organi comunali, necessaria perche il sindaco possa rappresentare il comune in qualsiasi lite attiva o passiva, incidendo sulla capacita processuale dell' ente pubblico e risolvendosi nel difetto di un presupposto necessario per la regolare Costituzione del rapporto processuale, e rilevabile dal giudice d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del giudizio. (V. 1448-67, massima n.328104).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Legge 04/02/1915 num. 148 art. 131

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)