Sez. 3, Sentenza n. 2286 del 25/06/1969 (Rv. 341675 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE O A CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI LOCALI - COMUNE - MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO - RILEVABILITA D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE O A CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI LOCALI - COMUNE - MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO - RILEVABILITA D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO.*
La Mancanza di autorizzazione a stare in giudizio da parte degli organi comunali, necessaria perche il sindaco possa rappresentare il comune in qualsiasi lite attiva o passiva, incidendo sulla capacita processuale dell' ente pubblico e risolvendosi nel difetto di un presupposto necessario per la regolare Costituzione del rapporto processuale, e rilevabile dal giudice d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del giudizio. (V. 1448-67, massima n.328104).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Legge 04/02/1915 num. 148 art. 131
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)