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Sez. 2 - , Ordinanza n. 11918 del 13/04/2022 (Rv. 664387 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO | Sospensione del procuratore ex art. 301 c.p.c. – Interruzione automatica del processo – Termine perentorio per la prosecuzione – Dalla cessazione della sospensione - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664387-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO

In caso di interruzione del processo a causa della sospensione disciplinare dell'avvocato di una parte, la temporaneità della sanzione, diversifica i riflessi che la stessa produce sul processo interrotto nel senso che, una volta cessata, non è necessaria una nuova procura alle liti ed il procuratore, del tutto consapevole ed informato dell'evento interruttivo e della sua durata, pur in assenza della conoscenza legale, deve riprendere automaticamente a ad esercitare il mandato alla scadenza anche in relazione agli adempimenti ex art. 305 c.p.c.

Cod. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Civ. art. 302, Cod. Civ. art. 305

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)