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Sez. L, Ordinanza n. 10959 del 24/04/2026 (Rv. 678719-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO | Sospensione del procuratore ex art. 301 c.p.c. - Interruzione automatica del processo - Termine perentorio per la riassunzione - Dalla cessazione della sospensione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678719-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO

In caso di interruzione del processo a seguito di un provvedimento di sospensione disciplinare dell'avvocato di una parte, una volta cessato il periodo di sospensione, non essendo necessaria una nuova procura alla lite né una nuova costituzione in giudizio, il procuratore, che non sia stato revocato o abbia rinunciato alla procura, ha l'onere di provvedere alla riassunzione del processo, senza che abbia rilievo la sua conoscenza legale dell'ordinanza d'interruzione del processo, avente natura meramente dichiarativa, né che la parte da lui assistita abbia conoscenza legale dell'accadimento interruttivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva dichiarato estinto il giudizio, per mancata riassunzione, nel termine di decadenza semestrale decorrente dalla data della cessazione della sospensione, da parte del difensore cui non era stato revocato il mandato).

Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)