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Sez. L, Sentenza n. 3383 del 07/04/1987 (Rv. 452420 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE - IN TEMA DI DISTINZIONE TRA IMPIEGATO DI CONCETTO DI SECONDO LIVELLO E QUELLO DI TERZO LIVELLO SECONDO LA NORMATIVA COLLETTIVA PER I DIPENDENTI DI AZIENDE COMMERCIALI.*
Stato
decisa il 1987-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452420-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE - IN TEMA DI DISTINZIONE TRA IMPIEGATO DI CONCETTO DI SECONDO LIVELLO E QUELLO DI TERZO LIVELLO SECONDO LA NORMATIVA COLLETTIVA PER I DIPENDENTI DI AZIENDE COMMERCIALI.*

L'interpretazione dei contratti collettivi post-corporativi di diritto comune è devoluta al giudice del merito ed è censurabile in Sede di legittimità unicamente per vizi di motivazione o per violazione dei canoni legali di ermeneutica negoziale. (nella specie la suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito il quale - interpretando le Disposizioni del CCNL 25 settembre 1976 e del CCNL 17 dicembre 1979 per i dipendenti di aziende commerciali - aveva ritenuto che l'impiegato di concetto di secondo livello si differenziasse da quello di terzo livello per l'autonomia particolarmente ampia delle sue mansioni e per la estensione dei suoi poteri decisionali ed organizzativi). (V 705/86, mass n 444266).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)