Sez. L, Sentenza n. 1677 del 12/03/1986 (Rv. 445025 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - STATUTO DEI LAVORATORI - IN GENERE - TUTELA REALE EX ART. 18 DELLO STATUTO - APPLICAZIONE IN IPOTESI DI LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO PER INOSSERVANZA DEI PRIMI TRE COMMI DELL'ART. 7 DELLO STATUTO MEDESIMO - AMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - STATUTO DEI LAVORATORI - IN GENERE - TUTELA REALE EX ART. 18 DELLO STATUTO - APPLICAZIONE IN IPOTESI DI LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO PER INOSSERVANZA DEI PRIMI TRE COMMI DELL'ART. 7 DELLO STATUTO MEDESIMO - AMMISSIBILITÀ.*
L'art. 18 dello statuto dei lavoratori - che non costituisce, nello ambito della disciplina del rapporto di lavoro, una norma speciale od eccezionale - è dotato di forza espansiva che lo rende riferibile anche a casi diversi da quelli in essa espressamente menzionati, ma a questi assimilabili sotto il profilo della ratio; pertanto la tutela reale approntata da tale norma trova applicazione anche in ipotesi di licenziamento illegittimo perché intimato senza l'osservanza delle prescrizioni contenute nei primi tre commi dell'art. 7 statuto lavoratori. (V 4813/84, mass n 436728).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)