Sez. L, Sentenza n. 4813 del 22/09/1984 (Rv. 436728 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - LICENZIAMENTO PER MOTIVI DISCIPLINARI - GARANZIE PROCEDIMENTALI EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - APPLICABILITÀ - APPOSIZIONE DEL TERMINE AL FINE DI ESCLUDERE LA TUTELA REALE DEL RAPPORTO - RILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - LICENZIAMENTO PER MOTIVI DISCIPLINARI - GARANZIE PROCEDIMENTALI EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - APPLICABILITÀ - APPOSIZIONE DEL TERMINE AL FINE DI ESCLUDERE LA TUTELA REALE DEL RAPPORTO - RILEVANZA.*
L'assoggettamento del licenziamento per motivi disciplinari alle garanzie procedimentali previste dai primi tre commi dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (statuto dei lavoratori), a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 1982 (di immediata operatività nei giudizi pendenti, anche in Sede di legittimità), non trova deroga nel contratto di lavoro a tempo determinato, nemmeno per quanto riguarda la Forma scritta della contestazione delle infrazioni, salva restando la Rilevanza dell'apposizione del termine al relativo rapporto al diverso fine di escludere, in caso d'illegittimità del licenziamento, l'esigenza di una tutela reale del lavoratore mediante reintegrazione nel posto di lavoro (oltre quella risarcitoria). (V 2590/83, mass n 427459; (V 5669/81, mass n 416363).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)