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Sez. 3, Sentenza n. 11954 del 06/10/1998 Ud. (dep. 18/11/1998) Rv. 211974 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reati finanziari puniti con la sola multa - Depenalizzazione - Applicabilità del principio della ultrattività delle disposizioni penali finanziarie - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1998-10-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211974-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

Ai reati finanziari puniti con la sola multa e depenalizzati dall'art. 2 della legge 28 dicembre 1993 n. 562, che ha modificato l'art. 39 della legge 24 novembre 1981 n. 689 ed ha introdotto una generalizzata depenalizzazione di tutti i reati finanziari, previsti da norme previgenti a quest'ultima e puniti soltanto con la multa o con l'ammenda, non si applica il principio della ultrattività delle disposizioni penali finanziarie, di cui all'art. 20 della legge 7 gennaio 1929 n. 4, poiché tale principio è derogato espressamente dall'art. 40 della legge 689 del 1981.

Riferimenti normativi: Legge 07/01/1929 num. 4 art. 20 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 39, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 40, Legge 28/12/1993 num. 562 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)