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Sez. 5, Sentenza n. 809 del 25/11/1996 Ud. (dep. 04/02/1997) Rv. 208197 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reati finanziari puniti con la sola multa - Depenalizzazione - Applicabilità del principio della ultrattività delle disposizioni penali finanziarie - Esclusione - Ragioni - Fattispecie in tema di evasione dell'imposta erariale sul consumo di energia elettrica.
Stato
decisa il 1996-11-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208197-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

Ai reati finanziari puniti con la sola multa e depenalizzati dall'art. 2 della legge 28 dicembre 1993, n. 562, non si applica il principio della ultrattività delle disposizioni penali finanziarie di cui all'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, poiché tale principio è derogato espressamente dalle disposizioni transitorie della legge 24 novembre 1981, n. 689 (artt. 40 e 41), nel cui corpo la norma che ha introdotto la predetta depenalizzazione è stata inserita mediante lo strumento della modifica dell'art. 39.

Riferimenti normativi: Legge 07/01/1929 num. 4 art. 20 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 32, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 39, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 40, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 41, Legge 28/12/1993 num. 562 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)