Sez. 2, Sentenza n. 6305 del 16/02/1972 Ud. (dep. 06/10/1972) Rv. 122000 - 01
SENTENZA PENALE - DISPOSITIVO - MANCANZA O INCOMPLETEZZA - RETTIFICAZIONE(CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI) - OMESSA INDICAZIONE DELLA PENA - RILEVABILITA DELLA STESSA IN MODO IMPLICITO DAL CONTENUTO DEL DISPOSITIVO - CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE.*
SENTENZA PENALE - DISPOSITIVO - MANCANZA O INCOMPLETEZZA - RETTIFICAZIONE(CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI) - OMESSA INDICAZIONE DELLA PENA - RILEVABILITA DELLA STESSA IN MODO IMPLICITO DAL CONTENUTO DEL DISPOSITIVO - CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE.*
Si procede alla correzione della sentenza a norma dell'art 149 cod proc pen, inserendo nel dispositivo la parte omessa relativa alla Determinazione della pena, nel caso in cui, dalla particolarita del contenuto dello stesso dispositivo, risulti in modo indubbio che non trattasi di omessa Determinazione della pena, bensi di semplice omissione materiale di enunciazione della stessa, che, ancorche non espressamente indicata, sia indubitabilmente determinata in modo implicito nella lacunosa pronuncia letta in udienza e riprodotta nel dispositivo della sentenza. Invero, il caso anzidetto concreta una ipotesi di vera e propria omissione materiale nel dispositivo, in quanto essa emerge dal contenuto del medesimo, e non gia di un contrasto tra il dispositivo stesso e la motivazione ne di un contenuto decisorio di questa ultima inteso ad integrare successivamente la pronuncia letta in udienza. (fattispecie di dispositivo della sentenza del giudice di appello, in cui, essendo stato escluso il reato di minore gravita che il giudice di primo grado aveva ritenuto esistente ed unito col vincolo della continuazione al reato di maggiore gravita, non era stata indicata la nuova pena risultante dalla eliminazione matematica della parte di pena irrogata dal primo giudice per l'aumento inerente alla continuazione). (V 114592, anno 1970, 104973, anno 1967, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 4, Cod. Proc. Pen. art. 476 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)