Sez. L - , Ordinanza n. 27226 del 16/11/2017 (Rv. 646259 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravi contributivi ex art. 25, comma 9, della l. n. 223 del 1991 - Presupposti - Iscrizione liste di mobilità - Assunzione con qualifica dirigenziale - Irrilevanza - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
I benefici contributivi, previsti dall'art. 25, comma 9, della l. n. 223 del 1991 per l'assunzione di lavoratori già licenziati a seguito di procedura di mobilità, trovano applicazione anche in caso di assunzione di lavoratori in qualità di dirigenti, non rilevando né la mancanza di stabilità del rapporto di lavoro, in quanto gli stessi vanno riconosciuti anche se il lavoratore o l'impresa, per le loro caratteristiche soggettive o dimensionali, rientrino nell'area di stabilità obbligatoria, né la categoria di destinazione, come si evince dall'art. 9, comma l, lettera b), della l. cit., secondo cui il lavoratore non può rifiutare la proposta di assunzione, pena la sua cancellazione dalla lista di mobilità, quando l'offerta di lavoro preveda un inquadramento professionalmente equivalente o omogeneo anche intercategoriale e abbia un livello retributivo non inferiore al 10% a quello delle mansioni di provenienza.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 25 com. 9, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 9 com. 1 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)