Sez. L, Sentenza n. 12498 del 10/11/1999 (Rv. 531017 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Collocamento dei lavoratori in mobilità - Cancellazione dalla lista di mobilità per mancata accettazione di mansioni presentanti "affinità intercategoriale" - Presupposti - Livello retributivo non inferiore del dieci per cento - Parametri di riferimento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
In materia di collocamento dei lavoratori in mobilità a norma dell'art. 4 e seguenti della legge n. 223 del 1991, la disposizione dell'art. 9, primo comma, lett. B), prevedente la cancellazione del lavoratore dalla lista di mobilità in caso di mancata accettazione di un lavoro che sia professionalmente equivalente oppure di un lavoro che presenti "omogeneità anche intercategoriale" e che, con riferimento ai contratti collettivi nazionali, sia inquadrato in un livello retributivo non inferiore del dieci per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza, implica che, a questi fini, la comparazione debba essere effettuata con le mansioni svolte al momento del collocamento in mobilità e non con quelle svolte in occasione di eventuali successivi rapporti a tempo determinato o parziale (non comportanti la cancellazione dalla lista, come si desume dall'art. 8, comma sesto, e dall'art. 9, comma sesto, e che ai fini della medesima comparazione si debba fare riferimento ai livelli retributivi previsti per i rispettivi inquadramenti dai contratti collettivi e non alle retribuzioni di fatto.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 9, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)