Sez. 1, Sentenza n. 3368 del 23/04/1990 (Rv. 466796 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO - ILLEGITTIMITÀ DELL'OCCUPAZIONE - IRREVERSIBILE DESTINAZIONE DEL FONDO ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA - VALORE DELL'IMMOBILE - MOMENTO RILEVANTE - PERIODO SUCCESSIVO - RIVALUTAZIONE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO - ILLEGITTIMITÀ DELL'OCCUPAZIONE - IRREVERSIBILE DESTINAZIONE DEL FONDO ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA - VALORE DELL'IMMOBILE - MOMENTO RILEVANTE - PERIODO SUCCESSIVO - RIVALUTAZIONE.*
Ai fini del risarcimento del danno per l'irreversibile destinazione del fondo, illegittimamente occupato, alla realizzazione dell'opera pubblica, con conseguente Estinzione del diritto di proprietà del privato e l'acquisizione del bene a titolo originario in capo all'ente costruttore, occorre far riferimento allo stato, alle condizioni ed al valore dell'immobile al momento in cui il fatto illecito si è consumato - ossia a quello della radicale trasformazione del fondo, se è intervenuta durante l'occupazione illegittima, ovvero, se essa si è verificata durante l'occupazione legittima, a quello della scadenza di quest'ultima - calcolando poi la rivalutazione per l'eventuale deprezzamento della moneta fino alla data della decisione, in quanto si tratta di un credito di valore diretto a reintegrare in pieno ed attualmente il patrimonio leso. (V 418/89, mass n 461538; (Conf 3296/88, mass n 458702; (Conf 1567/87, mass n 450985).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)