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Sez. 2, Sentenza n. 2681 del 24/07/1968 (Rv. 335228 - 01)

POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (IN GENERE) - IN GENERE - DOMANDA DI PROVVEDIMENTO POSSESSORIO NEL CORSO DEL GIUDIZIO PETITORIO - DECISIONE SEPARATA DELLA CAUSA PETITORIA - SPOSTAMENTO DI COMPETENZA IN ORDINE ALLA CAUSA POSSESSORIA -CESSAZIONE- ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335228-01

POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (IN GENERE) - IN GENERE - DOMANDA DI PROVVEDIMENTO POSSESSORIO NEL CORSO DEL GIUDIZIO PETITORIO - DECISIONE SEPARATA DELLA CAUSA PETITORIA - SPOSTAMENTO DI COMPETENZA IN ORDINE ALLA CAUSA POSSESSORIA -CESSAZIONE- ESCLUSIONE.*

Gli effetti che, ai fini dello spostamento della Competenza a decidere la causa possessoria, si determinano, ex art. 704 cod. proc. civ. per l'insorgenza del giudizio possessorio pendente il giudizio petitorio, non vengono meno per il fatto che il giudice avanti a cui le domande relative siano pendenti, ritenga di decidere separatamente la causa petitoria. (nella specie il tribunale, a cui, quale giudice del petitorio, il pretore aveva rimesso la cognizione dell'Azione possessoria ex art. 704 cod. proc. civ., aveva deciso la causa petitoria e, ritenendo inapplicabile il predetto articolo per diversita di oggetto delle due cause, aveva richiesto il regolamento di Competenza d'ufficio in ordine alla Azione possessoria. La suprema Corte ha dichiarato, in ordine a quest'ultima, la Competenza del tribunale ex art. 704 cod. proc. civ., affermando il principio su enunciato).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 704

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)