Sez. 1, Sentenza n. 2371 del 21/07/1971 (Rv. 353289 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROVINCIALI - SEZIONE VALUTAZIONE - IMPUGNAZIONE DAVANTI ALL'AGO - GRAVE O EVIDENTE ERRORE DI APPREZZAMENTO OVVERO MANCANZA O INSUFFICIENZA DI CALCOLO - RICORSO PER CASSAZIONE - SOLO PER VIOLAZIONE DI LEGGE - AMMISSIBILITA.*
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROVINCIALI - SEZIONE VALUTAZIONE - IMPUGNAZIONE DAVANTI ALL'AGO - GRAVE O EVIDENTE ERRORE DI APPREZZAMENTO OVVERO MANCANZA O INSUFFICIENZA DI CALCOLO - RICORSO PER CASSAZIONE - SOLO PER VIOLAZIONE DI LEGGE - AMMISSIBILITA.*
Poiche, ai sensi dell'art 29, terzo comma, del RDL n 1639 del 1936, le decisioni della commissione provinciale delle imposte - Sezione valutazione - sono impugnabili dinanzi all' autorita giudiziaria ordinaria per grave ed evidente errore di apprezzamento, ovvero per Mancanza o insufficienza di calcolo nella Determinazione del valore, il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art 111 cost e ammissibile solo per quelle violazioni di legge - quali il difetto o la contraddittorieta di motivazione - che, attenendo alla regolarita del procedimento, esulano dai limiti del controllo deferito all' autorita giudiziaria dalla citata norma. (Conf 3813'68, mass n 337243' 2737'68, mass nn 335228 e 335229).*
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST., Costituzione art. 111, Legge 08/07/1937 num. 1516 art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)